La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 197, ha stabilito che nel contratto di somministrazione debbono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato, che devono essere chiaramente percepibili. È, infatti, possibile effettuare una verifica sulla sussistenza effettiva della causale, dovendo la stessa essere concretamente riscontrabile. Posto ciò, non è sufficiente un’indicazione generica, essendo prevista la nullità del contratto in caso di indicazione della causale di somministrazione omessa o non specifica.
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