La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 9129, ha stabilito che, secondo quanto disposto dall’articolo 131-bis c.p., l’esimente per particolare tenuità è applicabile anche ai reati di pericolo, in quanto vi è espresso riferimento alla sua esiguità, congiuntamente a quella del danno (“per l’esiguità del danno o del pericolo“). La valutazione deve quindi estendersi anche all’accertamento della sussistenza o meno di tale esiguità, ovvero deve identificare e commisurare il grado di pericolo discendente dalla concreta condotta dell’imputato.
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