La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 aprile 2020, n. 7704 ha stabilito che l’Inps è legittimato a richiedere la restituzione del pagamento dei contributi oggetto dello sgravio invocato dal lavoratore, nonostante il diritto a fruirne fosse legittimamente maturato per l’intero triennio, essendo il superamento del massimale de minimis avvenuto solo successivamente al periodo invocato. Il limite della categoria de minimis va calcolato con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di 3 anni decorrente dal momento del primo aiuto.
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