La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5754, ha stabilito che l’obbligo che investe il datore di lavoro, in riferimento alle somme aggiuntive che è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo – in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale – con presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo.
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