La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 giugno 2020, n. 12708, ha statuito che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all’ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico. Pertanto, in caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall’obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore ai sensi dell’articolo 23, L. 218/1952, mentre il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante.
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