La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039, ha statuito che al contribuente deve riconoscersi la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni e indipendentemente dall’omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive Gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione, e anche quando il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, non operando in quell’ipotesi i soli e diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
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