Repêchage: manifesta insussistenza determina la reintegra
| News
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 maggio 2018, n. 10435, ha stabilito che la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza” va riferita, dunque, ad una evidente e facilmente verificabile assenza di detti presupposti, a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui all’art 18, co. 4, ove tale regime non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.
Articoli recenti
Indennità Iscro: le indicazioni amministrative Inps
26 Luglio 2024
L’assegno unico finisce davanti alla Corte europea
26 Luglio 2024
Pensioni e prestazioni assistenziali
25 Luglio 2024
Congedo parentale, istanze con 60 giorni di anticipo
25 Luglio 2024