Repêchage: manifesta insussistenza determina la reintegra
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 maggio 2018, n. 10435, ha stabilito che la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza” va riferita, dunque, ad una evidente e facilmente verificabile assenza di detti presupposti, a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui all’art 18, co. 4, ove tale regime non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.
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