L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020, in relazione alla tassazione dei premi di risultato, ha precisato che, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Anche in tali ipotesi resta fermo che l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.
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