La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 marzo 2020, n. 7485, ha stabilito che i pensionati che svolgono attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un Albo devono iscriversi alla Gestione separata Inps se non sono tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale. E ciò perché fra la prima e il secondo vige una relazione di complementarietà e non di alternatività: se, dunque, la cassa privata esonera l’iscritto, torna a espandersi la vocazione universalistica della Gestione separata. Il tutto anche se il soggetto passivo si trova già in quiescenza e, quindi, potrebbe essere costretto a pagare contributi senza ricevere alcun beneficio in termini pensionistici.
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