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Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”: i chiarimenti dell’INPS

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L’articolo 10 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52/2022 , ha stabilito la proroga al 30 giugno 2022 della tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.

La norma ha però modificato i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto. Al riguardo, ai fini dell’attuazione della norma, occorre far riferimento al decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, (G.U. Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2022).

Ora l’INPS – con Messaggio 30 giugno 2022, n. 2622 – ha precisato che per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 .

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