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Procedure fallimentari: esonero da pagamento quote di accantonamento Tfr e da ticket licenziamento

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Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, ha illustrato quanto disposto dall’articolo 43-bis, D.L. 109/2018 (Decreto Genova), così come introdotto dalla legge di conversione 130/2018, pubblicata sulla G.U. n. 269/2018, S.O. n. 55, che ha previsto la possibilità – per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018 – di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

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