La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 febbraio 2019, n. 4687, ha stabilito che la prescrizione presuntiva di 3 anni si applica anche alle c.d. mensilità aggiuntive, trattandosi di emolumenti che vengono corrisposti a periodi superiori al mese, come previsto dall’articolo 2956 cod. civ.; non si applica, invece, al credito per trattamento di fine rapporto di lavoro, trattandosi di pagamento che si esaurisce in un unico atto alla cessazione del rapporto.
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