Il Tribunale di Modena – con Ordinanza del 23 luglio 2021, n. 2467 – ha ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottata da un datore di lavoro operante in una RSA, ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19.
Al riguardo, il Tribunale – nell’andare a giudicare un fatto avvenuto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 – ha osservato che, ex D.Lgs. n. 81/2008, l’imprenditore è garante della salute e della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni.
Di qui, la valutazione del medico competente di inidoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l’attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili: a seguire, una prima valutazione del datore, a seguito della comunicazione del medico, circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi.
Verificata l’impossibilita, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.
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