Part-time: contributi previdenziali dovuti in base a quanto previsto nel contratto
| News
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 agosto 2020, n. 16864, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli articoli 2, 3 e 8. D.Lgs. 61/2000, prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, ha stabilito che i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione (nella specie, il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto 10 ore settimanali, mentre ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata, per la quale era necessaria la forma scritta).
Articoli recenti
Rappresentatività delle Rsa alla Consulta
5 Dicembre 2024
In CdM il decreto che modifica il regime impositivo dei redditi
4 Dicembre 2024
Licenziamenti, indennità slegata dall’anzianità
4 Dicembre 2024