La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 maggio 2020, n. 8445, ha stabilito che nell’ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l’ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ma grava sul datore di lavoro l’onere di provare le circostanze eccettuative dell’obbligazione contributiva. In tale processo i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comprese l’esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
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