Onere probatorio in caso di malattia professionale
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 maggio 2020, n. 8947, ha stabilito che la previsione contenuta nella tabella – di cui al D.Lgs. 38/2000, ex articoli 139 e 10, D.P.R. 1124/1965 – di un’attività lavorativa come fattore che, con elevata probabilità, può cagionare una specifica malattia, va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio; in tal caso, il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella tabella.
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