La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 ottobre 2018, n. 25856, ha stabilito che il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi è tenuto al pagamento anche per la quota a carico dei lavoratori, senza possibilità di una rivalsa successiva nei confronti di costoro; il combinato disposto della L. 218/1952, articoli 19 e 23, delinea il regime giuridico di 2 distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l’ipotesi normale e fisiologica del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda, quella patologica, dell’omissione del pagamento o dell’adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro.
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