Nuove regole per le assunzioni di disabili

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Dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, dovranno assumere un disabile entro il 2 marzo. Sono, infatti, cambiate le regole sull’obbligo di assunzione del lavoratore disabile che ora deve avvenire contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti, non essendoci più il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti). Le aziende pubbliche e private saranno tenute alle assunzioni di lavoratori di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure:

  • il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani o profughi);
  • n. 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Poichè l’obbligo di assunzione scatta in relazione alle dimensioni aziendali è fondamentale verificare le modalità di computo della forza lavoro, nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia di attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili.

Entro il 31 gennaio 2018, inoltre, il datore che al 31.12.17 occupa 15 o più lavoratori, è tenuto a presentare telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto, riportante la situazione occupazionale a tale data. Si ircorda che nel computo dei lavoratori che determinano la quota di riserva devono essere tenuti in considerazione tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, lavoratori somministrati, assunti per attività da svolgersi all’estero, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, mentre i lavoratori part time devono essere computati per la quota di orario effettivamente svolto, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/99.

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