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Nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto

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La Cassazione – con sentenza del 20 febbraio 2023, n. 5244 – ha ritenuto nullo il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro era già stata oggetto di preventiva comunicazione.

Al riguardo, è opportuno ricordare che il licenziamento è nullo se è determinato da una delle seguenti ragioni:

  • credo politico o fede religiosa;
  • appartenenza al sindacato e alle attività sindacali;
  • discriminazione sindacale, politica, razziale, religiosa, di lingua o sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o su convinzioni personali;
  • per motivi di matrimonio o per gravidanza;
  • per ritorsione e rappresaglia;
  • licenziamento orale (ossia non comunicato in forma scritta).

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