Nullità del licenziamento disciplinare e reintegra nel posto di lavoro
La Cassazione – con ordinanza del 6 marzo 2023, n. 6555 – ha ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato nei confronti della dipendente in assenza di una pronuncia del Consiglio di disciplina, il quale, in base alla specifica disciplina nel settore degli autoferrotranvieri, ex Regio Decreto n. 148/1931 , è obbligato alla delibazione definitiva sulle conseguenze disciplinari qualora il lavoratore ne faccia richiesta.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ricordato che la mancata costituzione del Consiglio ha impedito allo stesso di provvedere alla decisione sanzionatoria del lavoratore, a seguito di una esplicita richiesta di quest’ultimo.
In tal caso, l’inderogabilità della richiamata norma – che demanda l’esercizio del potere punitivo al Consiglio – comporta che il licenziamento deliberato da un soggetto diverso il datore di lavoro, è nullo.