Nulla la clausola del CCNL che prevede un importo giornaliero inferiore al normale durante i giorni di ferie
La Cassazione – con sentenza del 23 giugno 2022, n. 20216 – ha affermato che qualsiasi incentivo affinché il lavoratore rinunci alle ferie è incompatibile con la salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto, ex art. 7 della direttiva europea 2003/88, i periodi di riposo sono funzionali allo svago ed al recupero delle energie.
Al riguardo, il terzo comma dell’art. 36 della Costituzione recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore dipendente non può essere pagato con importi inferiori mentre usufruisce delle ferie, definendo pertanto nulla la clausola del CCNL che non computa alcune delle indennità spettanti ai lavoratori ai fini del calcolo della retribuzione durante le ferie.