La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 giugno 2019, n. 15159, ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello che esclude il danno da mobbing in favore del lavoratore, pur riconoscendo che l’affezione lamentata abbia una causa di servizio, almeno nella parte conclusiva della vicenda, laddove la Corte territoriale, quando sostiene che vi sia un nesso addirittura notorio, tra una generica “malattia psichica” e la capacità di affrontare le relazioni interpersonali, al punto di ingenerare un’impossibilità datoriale di porre rimedio allo scaturire dal lavoro di un danno per il lavoratore interessato, è affermazione apodittica e non riportabile a una regola o a un fatto di comune esperienza.
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