La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 dicembre, n. 31490, ha stabilito che, al fine di procedere legittimamente a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della perdita di una commessa, il datore deve comunque effettuare la comparazione delle posizioni di dipendenti che svolgono mansioni fungibili quanto ad anzianità di servizio e carichi familiari: anche in quanto caso ricorrono le regole di buona fede e correttezza.
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