La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13643 del 19 maggio 2021, ha affermato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo, qualora, nonostante la crisi aziendale, vi sia una mera redistribuzione delle mansioni di un reparto senza cambio di organizzazione.
La Suprema Corte ha sottolineato inoltre che l’individuazione del lavoratore sarebbe dovuta essere subordinata al principio di correttezza e buona fede, sulla base dell’anzianità di servizio e dei carichi familiari dei dipendenti dell’intera azienda.
I giudici hanno pertanto riconosciuto il diritto al risarcimento, non invece quello alla reintegra nel posto di lavoro, in quanto in presenza di crisi aziendale non è evidenziabile l’assenza delle condizioni di recesso.
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