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Licenziamento illegittimo e tutela obbligatoria: l’intervento della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale – con Sentenza 22 ottobre 2026, n. 174 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

Com’è noto, i licenziamenti illegittimi comminati dai datori di lavoro in regime di tutela obbligatoria (con riferimento ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) prevedevano l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il versamento di “un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Il limite massimo di 6 mensilità è stato ora dichiarato illegittimo, in quanto in contrasto con il dettato costituzionale.

Infatti, una forbice compresa tra 2,5 e 6 mensilità comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale “forfetizzata e standardizzata”, come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza.

Peraltro, risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito. Infine, riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei “vecchi assunti” tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della Sentenza n. 118/2025 di questa Corte, che ha eliminato l’analogo limite di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 per il c.d. “contratto a tutele crescenti”.

Pertanto, a seguito dell’eliminazione dell’inciso dell’art. 8 , anche per i licenziamenti illegittimi comminati ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, sarà possibile incrementare la misura dell’indennità fino a 10 o 14 mensilità, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a 10 o a 20 anni, già prevista dalla stessa norma per i datori con più di 15 prestatori di lavoro.

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