Licenziamento dirigente: termini per domanda di ingiustificatezza e indennità supplementare

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2020, n.148, ha stabilito, in tema di licenziamento dei dirigenti, che i termini di decadenza e inefficacia dell’impugnazione stabiliti dall’articolo 6, L. 604/1966, come modificato dall’articolo 32, L. 183/2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare, secondo un’interpretazione doverosamente restrittiva – trattandosi di norme in materia di decadenza – del concetto di “invalidità” di cui all’articolo 32, comma 2, L. 183/2010, da intendere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall’articolo 18, comma 1, St. Lav., novellato dalla L. 92/2012. Ne consegue, pertanto, che la domanda volta a far dichiarare l’ingiustificatezza del recesso non è soggetta alla decadenza prevista per l’azione di nullità e il dirigente può chiedere l’indennità supplementare oltre il termine per impugnare il licenziamento.

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