La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2019, n. 436, ha stabilito che il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione, che non debbano necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione. Il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà economica, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione aziendale, ben potendo le relative mansioni essere solo diversamente retribuite e ripartite.
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