Legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e tipologia di sanzione
| News
La Cassazione – con ordinanza del 2 marzo 2023, n. 6336 – ha chiarito che l’indicazione del termine finale del periodo di comporto non è una sufficiente motivazione ai fini del licenziamento: in tal senso, l’illegittimità del licenziamento in specie comporta un risarcimento, in capo al datore di lavoro, pari a 8 mensilità.
Al contempo, la Suprema Corte ha ritenuto di non dover applicare la tutela reintegratoria, in quanto non è configurabile la violazione ex art. 2110 cod. civ., in quanto – seppur non dovutamente specificato nella motivazione – vi è stato in concreto il superamento del periodo di comporto nel corso del rapporto di lavoro de quo.
Articoli recenti
Riforma Fornero, ok contributi figurativi
8 Ottobre 2024
Stagista in azienda? 10mila euro
8 Ottobre 2024
Ravvedimento per i contributi
8 Ottobre 2024
Agenzia Entrate: le specifiche tecniche del mod. 770/2024
3 Ottobre 2024