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Legittimità del licenziamento del lavoratore dirigente

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La Cassazione – con ordinanza del 26 gennaio 2022, n. 2246 – ha affermato che è sufficiente un singolo episodio d’intemperanza a legittimare il licenziamento del dirigente.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che il recesso nei confronti del lavoratore dirigente può essere legittimamente intimato se emerge un qualsiasi elemento che incida sul vincolo fiduciario (peraltro, più “stringente” in virtù del più elevato ruolo in azienda).

Nel caso in specie, anche una singola mail che evidenzi segni di intemperanza può legittimare il licenziamento, senza che al dirigente spetti la relativa indennità supplementare.

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