Il Ministero del lavoro e il Ministero della Salute hanno pubblicato in data 4 settembre 2020 la circolare n. 13 relativa alla sorveglianza sanitaria volta a contenere il rischio di contagio COVID-19, con particolare riferimento ai lavoratori fragili.
In particolare si è precisato che il concetto di fragilità deve essere riferito a quelle condizioni dello stato di salute dei lavoratori rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base delle nuove conoscenze sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Pertanto, non è rilevabile alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e la condizione di fragilità: quest’ultima deve essere sempre intesa congiuntamente allo stato di comorbilità.
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