Lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia per COVID: indicazioni e chiarimenti
L’Inps, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha offerto indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dall’articolo 26, D.L. 18/2020.
L’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È, invece, evidente che, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Il messaggio chiarisce inoltre che, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di Autorità amministrative, che, di fatto, impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Infine, viene precisato che nel caso di lavoratore destinatario di un trattamento di Cigo, Cigs, Cigd o di assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà, che determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.