La sostituzione di un lavoratore assente non determina la promozione automatica
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La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 14 luglio 2020, n. 14950, ha stabilito che l’ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell’articolo 2103, cod. civ., non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l’acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, difettando anche in tali casi quell’effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell’acquisizione della qualifica superiore.
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