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La soppressione del posto presso il terzo distaccato non integra gmo

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996, ha deciso che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del motivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante. Su quest’ultimo ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Pertanto, la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

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