La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 30 maggio 2019, n. 14797, ha stabilito che la nullità della clausola sul tempo parziale per difetto di forma scritta non implica, ai sensi dell’articolo 1419, comma 1, cod. civ., l’invalidità dell’intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità; e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno.
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