Ipotesi di violazione delle disposizioni inerenti la legge n. 104/1992 e legittimità del licenziamento
La Cassazione – con ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 2235 – ha affermato che non sussiste alcuna violazione dei contenuti della legge n. 104/1992 nel caso in cui, colui che è, tenuto a svolgere il turno di lavoro notturno, si allontana di giorno dalla casa dell’assistito.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il turno lavorativo si protrae tra due giornate, al fine di valutare la corretta fruizione del permesso, deve essere preso in considerazione il periodo in cui l’attività lavorativa avrebbe dovuto essere prestata.
Peraltro, trattandosi di turno notturno, durante le ore diurne non si poteva chiedere al soggetto in specie di svolgere attività lavorativa.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il licenziamento comminato al dipendente.