La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 novembre 2019, n. 28500, in tema di interposizione di manodopera, ha deciso che, qualora ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il mancato ripristino di un rapporto di lavoro a opera del committente fa sorgere per quest’ultimo l’obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.
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