Interferenze tra emanazione della diffida accertativa e procedure di conciliazione
L’INL, con nota n. 5066 del 30 maggio 2019, ha offerto chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte presso l’ITL, la sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale.
Premesso che l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 124/2004, stabilisce espressamente che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso l’ITL, per coerenza con la peculiare natura dell’istituto, fondato su un accertamento ispettivo in ordine all’an e al quantum debeatur in favore del lavoratore, viene ricordato che, secondo la circolare n. 24/2004 del Ministero del lavoro, le modalità di espletamento della conciliazione è qualla monocratica. La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, la citata circolare n. 24/2014 ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo, che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’articolo 1, D.L. 338/1989. Pertanto, l’INl precisa che non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’articolo 12, D.Lgs. 124/2004, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva. Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.