L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in tema di Decreto Aiuti-bis, che, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, ha modificato la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, Tuir, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da 258,23 a 600 euro.
Il documento di prassi ha chiarito che:
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