Indennità maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti

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L’INPS – con Messaggio  24 settembre 2021, n. 3216 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività.

Com’è noto, tale Fondo finanzia l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore ad € 50.000 e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente.

Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale ed abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, è possibile liquidare le relative indennità.

A tale fine, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l’esonero contributivo ai sensi della normativa vigente.

Relativamente alla corretta modalità di presentazione della domanda, l’Istituto ha ricordato che l’applicazione “Gestione Maternità” (disponibile sulla Intranet nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”) prevede che l’operatore di Sede indichi il requisito contributivo per le istanze di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi.

Per accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto, la Struttura territoriale deve indicare ‘SI’ nel campo “Requisito contributivo” del TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa” e inserire i dettagli dello scenario nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.

Per le istanze di indennità di maternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata nel TAB “Dati lavorativi – Posizione lavorativa”, è necessaria l’indicazione dei mesi utili di contribuzione nel periodo di riferimento, che deve essere utilizzata al fine di poter accogliere le istanze interessate dall’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale in oggetto. Anche in questo caso dovranno essere inseriti i dettagli dello scenario nel campo “Nota operatore” e nelle Note presenti nella “testata” della pratica.

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