Indennità licenziamento affetto da vizi formali o procedurali
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La Corte Costituzionale – con ordinanza 7 maggio 2021, n. 93 – ha ribadito l’illegittimità costituzionale del criterio di commisurazione dell’indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, ex art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, nella misura in cui fissava l’ammontare dell’indennità in un importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha ravvisato una violazione del principio di ragionevolezza, sottolineando la necessità di garantire un’efficace funzione dissuasiva della tutela indennitaria.
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