Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 29 maggio 2018, intervenendo in merito all’articolo 70, D.Lgs. 151/2001, ha precisato che il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità della professionista che rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero, è quello determinato in misura ridotta ai sensi della L. 238/2010 e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e come tale denunciato ai fini fiscali.
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