L’Inps, con circolare n. 66 del 20 aprile 2018, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili per adozione o affidamento preadottivo, alle condizioni previste dall’articolo 2, D.M. 4 aprile 2002, così come riformato dal D.M. 24 febbraio 2016. Il novellato articolo 2, D.M. 4 aprile 2002, prevede che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.
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