Indennità di maternità e paternità per autonomi interessati dalla sospensione contributiva
L’INPS, con messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai DD.LL. n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020.
Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente, l’INPS provvederà alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle Strutture territorialmente competenti – un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione come individuato dai citati decreti-legge.
A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.