Indennità COVID-19 a liberi professionisti: precisazioni Inps
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L’Inps, con notizia del 5 giugno 2020, ha comunicato di aver risolto la problematica relativa al riconoscimento dell’indennità COVID-19 ai professionisti titolari di partita Iva che non risultavano iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020, pur avendo inviato all’Agenzia delle entrate la comunicazione di inizio attività e, quindi, aperto LA partiva Iva con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020:
- per i professionisti che hanno aperto la partita Iva con decorrenza antecedente l’anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione separata (quindi, dopo il 23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l’istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR – Sezione II – della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
- per coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.
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