Incremento mensile delle pensioni: le istruzioni applicative
L’INPS – con Circolare 13 ottobre 2022, n. 114 – ha fornito le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.
L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute.
Tale importo – identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis” – è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”.
Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF usualmente esposta.
L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza, nonché sulla pensione per sordi e sulla pensione per ciechi.
La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, quali:
- indennità di accompagnamento,
- indennità per ciechi parziali,
- indennità per ciechi assoluti,
- indennità di comunicazione,
- indennità di frequenza,
- indennità di talassemia.