Incompatibilità del regime forfettario con le agevolazioni per gli impatriati
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello 20 settembre 2022, n. 460 – ha ribadito che il lavoratore autonomo che, dopo essere rientrato in Italia opta per fruire del c.d. regime forfettario, non può per gli anni successivi avvalersi delle agevolazioni riconosciute agli impatriati, ex art.16, D.Lgs. n. 147/2015.
Com’è noto, il richiamato disposto normativo è finalizzato ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività: in tal senso, risulta applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.
Al contempo, il regime forfettario comporta la determinazione del reddito imponibile secondo i criteri forfettari, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15%).