INAIL: perdita della capacità lavorativa e quantificazione del danno
La Cassazione – con sentenza dell’8 maggio 2023, n. 12066 – ha stabilito che il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica in seguito a sinistro deve essere liquidato capitalizzando il reddito annuo del danneggiato rispetto alla vita media lavorativa della categoria di pertinenza, anche nel caso di successivo decesso dello stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non è corretto fare riferimento solamente agli anni corrispondenti al periodo intercorso tra l’incidente e il decesso del danneggiato in quanto in questo modo risulterebbe violato il principio di integrità del risarcimento ex art. 1223 cod. civ. (che recita “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”).