Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Al riguardo, con decorrenza 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.
Dal 1° agosto p.v. i due parametri principali saranno:
Le Regioni restano in zona bianca se:
oppure
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di Linee guida adottate.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da € 400 ad € 1000 sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
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