In Gazzetta il decreto “Riaperture” convertito in legge

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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto “Riaperture” (D.L. 22 aprile 2021, n. 52) nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 . Il provvedimento – nel quale sono confluiti il decreto “Riaperture” n. 65 del 18 maggio 2021 e il decreto “Proroghe” n. 56 del 30 aprile 2021 – definisce il cronoprogramma per la progressiva eliminazione delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, prevedendo che tutte le attività oggetto di precedenti limitazioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tra le principali novità introdotte si segnala, all’art. 11 sexiesdecies, la proroga al 1° gennaio 2022 della data dalla quale sarà sanzionata – con riferimento al 2021 – la violazione degli obblighi di pubblicità relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio finanziario dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 125, 125-bis e 125-ter , della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Le norme confluite nel presente decreto hanno inoltre previsto:

  1. limiti orari agli spostamenti (cd. “coprifuoco”), con esclusione dell’applicazione di tali limitazioni nelle zone bianche e fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; si ricorda che dal 21 giugno 2021, in zona gialla, hanno cessato di applicarsi i limiti orari agli spostamenti;
  2. la ripresa dal 1° giugno 2021, in zona gialla, delle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti stabiliti dal presente decreto nonché di protocolli e linee guida;
  3. la possibilità di svolgere dal 1° luglio 2021, in zona gialla, corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
  4. la riapertura dal 22 maggio 2021, in zona gialla, delle attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili, anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida di cui sopra;
  5. la riapertura dal 24 maggio 2021, in zona gialla, delle attività delle palestre, in conformità agli appositi protocolli e linee-guida;
  6. la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri benessere in conformità alle apposite linee-guida.

È stata inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, senza l’obbligo di stipulare accordi individuali richiesti in questi casi dalla normativa vigente.

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