La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7697, ha stabilito che la mancata valutazione di merito in ordine ai fatti esaminati in sentenza non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, in quanto non spetta a quest’ultima una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
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